Di Rocco Panetta
AI Act: finalmente ci siamo. Il 13 marzo 2024, è previsto il voto finale del Parlamento europeo, dopodiché si dovrà attendere solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e in Europa avremo la prima legge trasversale al mondo sull’intelligenza artificiale.
Verso l’approvazione dell’AI Act: un traguardo importante per l’Europa
Un traguardo importante, raggiunto dopo diversi anni di lavoro delle istituzioni europee, alla ricerca del giusto equilibrio tra protezione dei diritti e delle libertà fondamentali e sostegno all’innovazione.
Esattamente come avvenuto all’epoca del GDPR, anche rispetto all’AI Act l’adeguamento preventivo e spontaneo sarà certamente fondamentale, tenendo conto che le norme del nuovo regolamento europeo entreranno in applicazione in momenti diversi (e in particolare dopo sei, dodici, ventiquattro e trentasei mesi).
Da qui l’idea di dare il via a una rubrica di approfondimento sui contenuti e gli impatti di questa nuova legge. L’obiettivo? Fornire a imprese, enti pubblici e professionisti una prima bussola per avvicinarsi a un regolamento dagli effetti innovativi e dirompenti.
La definizione di “sistema di IA” secondo l’AI Act
Pietra angolare dell’AI Act è innanzitutto la definizione di intelligenza artificiale adottata nel testo di legge. Si tratta di uno dei punti più discussi e divisivi nel corso dell’iter legislativo, a riprova della sua rilevante portata. È infatti scontato che tracciando i confini di questo concetto si determina cosa sia incluso nel perimetro della legge e cosa invece no.
Non potendo qui ripercorrere tutto il viaggio interistituzionale che ha interessato questo aspetto nodale della legge, possiamo richiamare il punto di partenza e quello di arrivo. Nella proposta della Commissione UE, la definizione di «sistema di IA» veniva impostata in modo flessibile e adeguabile, rimandando a tal fine a un allegato contenente un elenco di approcci e tecniche per lo sviluppo dell’IA. Tale soluzione è stata successivamente superata, e oggi l’AI Act – seguendo la proposta definitoria dell’OCSE – definisce il proprio oggetto come “un sistema automatizzato progettato per funzionare con diversi livelli di autonomia e che può mostrare capacità di adattamento dopo l’installazione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce, dagli input che riceve, come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali” (articolo 3).
Sarà dunque fondamentale comprendere tutte le sfumature tecniche e giuridiche di questa concettualizzazione, poiché essa rappresenta la prima porta di accesso al sistema di requisiti e obblighi posti dal regolamento europeo, con i relativi livelli di responsabilità. Ciò potrà essere fatto anche attraverso le linee guida che verranno adottate dalla Commissione europea proprio in relazione a tale definizione.
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