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AI Act, ci siamo: ecco come plasmerà il futuro dell’intelligenza artificiale in Europa

L’AI Act, in attesa del voto finale il 13 marzo 2024, introdurrà il primo regolamento globale sull’intelligenza artificiale (IA) in Europa. Definisce “sistema di IA”, stabilisce il campo di applicazione e mira a bilanciare innovazione e protezione dei diritti. Un’iniziativa ambiziosa che posiziona l’UE come leader nella regolamentazione dell’IA

Di Rocco Panetta

AI Act: finalmente ci siamo. Il 13 marzo 2024, è previsto il voto finale del Parlamento europeo, dopodiché si dovrà attendere solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e in Europa avremo la prima legge trasversale al mondo sull’intelligenza artificiale.

Verso l’approvazione dell’AI Act: un traguardo importante per l’Europa

Un traguardo importante, raggiunto dopo diversi anni di lavoro delle istituzioni europee, alla ricerca del giusto equilibrio tra protezione dei diritti e delle libertà fondamentali e sostegno all’innovazione.

Esattamente come avvenuto all’epoca del GDPR, anche rispetto all’AI Act l’adeguamento preventivo e spontaneo sarà certamente fondamentale, tenendo conto che le norme del nuovo regolamento europeo entreranno in applicazione in momenti diversi (e in particolare dopo sei, dodici, ventiquattro e trentasei mesi).

Da qui l’idea di dare il via a una rubrica di approfondimento sui contenuti e gli impatti di questa nuova legge. L’obiettivo? Fornire a imprese, enti pubblici e professionisti una prima bussola per avvicinarsi a un regolamento dagli effetti innovativi e dirompenti.

La definizione di “sistema di IA” secondo l’AI Act

Pietra angolare dell’AI Act è innanzitutto la definizione di intelligenza artificiale adottata nel testo di legge. Si tratta di uno dei punti più discussi e divisivi nel corso dell’iter legislativo, a riprova della sua rilevante portata. È infatti scontato che tracciando i confini di questo concetto si determina cosa sia incluso nel perimetro della legge e cosa invece no.

Non potendo qui ripercorrere tutto il viaggio interistituzionale che ha interessato questo aspetto nodale della legge, possiamo richiamare il punto di partenza e quello di arrivo. Nella proposta della Commissione UE, la definizione di «sistema di IA» veniva impostata in modo flessibile e adeguabile, rimandando a tal fine a un allegato contenente un elenco di approcci e tecniche per lo sviluppo dell’IA. Tale soluzione è stata successivamente superata, e oggi l’AI Act – seguendo la proposta definitoria dell’OCSE – definisce il proprio oggetto come “un sistema automatizzato progettato per funzionare con diversi livelli di autonomia e che può mostrare capacità di adattamento dopo l’installazione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce, dagli input che riceve, come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali” (articolo 3).

Sarà dunque fondamentale comprendere tutte le sfumature tecniche e giuridiche di questa concettualizzazione, poiché essa rappresenta la prima porta di accesso al sistema di requisiti e obblighi posti dal regolamento europeo, con i relativi livelli di responsabilità. Ciò potrà essere fatto anche attraverso le linee guida che verranno adottate dalla Commissione europea proprio in relazione a tale definizione.


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