Rocco Panetta commenta su StartupItalia la giornata del copyright nell’articolo di Simone Cosimi: Di chi sono i diritti di un’opera prodotta con l’AI? L’avvocato risponde
Nonostante questi chiarimenti, rimane tutto molto complesso. Si tratta d’altronde di un territorio del tutto vergine per le normative sul copyright sul quale però le autorità sono chiamate a intervenire e in modo anche piuttosto rapido. “La risposta della U.S. Copyright Office non sorprende, è anzi la risposta che qualsiasi giurista dà di fronte a un qualsiasi problema giuridico: dipende – spiega a StartupItalia l’avvocato Rocco Panetta, riconosciuto a livello nazionale e internazionale tra i massimi esperti di diritto delle nuove tecnologie e della data economy – e con l’AI è davvero il caso di dirlo. Il diritto d’autore, per essere riconosciuto, deve avere due elementi: l’originalità e la novità. Sembrerebbe dunque che, anche in questo caso, si voglia applicare lo stesso principio: a quanto ammonta l’elemento creativo nell’opera finale? Se l’output è tutto o in gran parte sull’AI, i diritti garantiti dal copyright non sono riconosciuti. Un esempio potrebbe essere il risultato di tale richiesta all’AI: ‘disegna una casa al mare come lo farebbe Picasso’. In questo caso bisognerebbe capire piuttosto se spetta un diritto d’autore agli eredi del noto pittore spagnolo. Diverso è il caso se si chieda alla AI di generare dapprima una casa al mare, e poi si proceda modificando un elemento alla volta, cambiando l’impostazione delle luci, dei colori, che permetta, pur delegando le operazioni all’AI, di arrivare al risultato ricercato dall’autore. Potremmo vedere questa come una evoluzione di un software per creare opere digitali”.