Intervenendo sulla possibilità di mettere in atto, da parte di soggetti pubblici e privati, attività di raccolta di informazioni all’atto della registrazione di utenti e visitatori come misura di prevenzione de contagio, nonché sulla possibilità di acquisire auto dichiarazioni dai dipendenti attestanti l’assenza di sintomi e relative a vicende di vita privata, il Garante nel proprio comunicato stampa del 2 marzo 2020 ha chiarito che «[i] datori di lavoro devono invece astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa».
Tuttavia, al contempo l’Autorità ha ricordato che è obbligo dei dipendenti segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Infine, il Garante ha comunque chiarito che «permangono altresì i compiti del datore di lavoro relativi alla necessità di comunicare agli organi preposti l’eventuale variazione del rischio “biologico” derivante dal Coronavirus per la salute sul posto di lavoro e gli altri adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori per il tramite del medico competente, come, ad esempio, la possibilità di sottoporre a una visita straordinaria i lavoratori più esposti».